Lo Stoccaggio dei rifiuti
In materia di rifiuti vige una legislazione molto ricca e complessa diretta a controllare tutte le fasi del processo per garantire il rispetto delle norme sanitarie ed igieniche. La ratio sottostante al particolare interesse legislativo in ordine allo stoccaggio dei rifiuti è rinvenibile nella pericolosità di questo procedimento: molti residui, infatti, se non vengono depositati nel rispetto di rigide e precise regole, rischiano di inquinare il suolo sul quale si trovano e quello circostante.
Definizione di stoccaggio
L’ articolo 183 lettera aa D.L.vo n. 152/2006, meglio noto come TU ambientale, definisce lo stoccaggio come l'insieme delle operazioni di smaltimento : comincia con il deposito preliminare dei rifiuti per poi passare alle operazioni di recupero e messa in riserva degli stessi. Per stoccaggio si intende il deposito di merci all’ interno di una zona specifica e circoscritta; nel caso di merci da vendere, si parla di magazzino, mentre nel caso di rifiuti si parla di discarica o di deposito di rifiuti. I rifiuti vengono infatti divisi in urbani e speciali e in pericolosi e non pericolosi. Ogni tipologia di scarto è classificata secondo il CER che stabilisce come e dove possono essere depositati tutti i rifiuti. I rifiuti classificati con alto grado di pericolosità, che viene determinata da studi e prove in laboratorio, possono nascere come tali o diventarlo a seguito di particolari condizioni Gli scarti pericolosi , infatti, sono maggiormente attenzionati e sono sottoposti a maggiori limitazioni : per questa tipologia di rifiuti è fondamentale scegliere i contenitori adatti, sia in termini di materiali sia per i metodi di chiusura , nonchè il luogo giusto . Nell'area di stoccaggio è fondamentale suddividere i vari tipi di materiali e depositarli in contenitori creati appositamente per rifiuti sanitari, industriali e così via.
Stoccaggio in azienda
La normativa ISO 14001 impartisce le linee guida, anche in materia di stoccaggio dei rifiuti, che ogni impresa che produce scarti è tenuta a rispettare. Le regole da rispettare per la raccolta e lo smaltimento degli scarti ed il loro eventuale riciclaggio sono disciplinate dalla suddetta legge.Le operazioni di raccolta e smaltimento dovranno essere effettuate garantendo la massima efficienza ed economicità di tutti i processi, così come massima attenzione deve essere prestata nella manutenzione della strumentazione perevitare guasti che potrebbero provocare ingenti danni.
Definizione
L’art. 183, comma 1, lett. bb), del D.L.vo n. 152/2006], definisce il deposito temporaneo Napoli come “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta delproduttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentementedalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, non può avere durata superiore ad un anno;
- deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione .
Il Deposito temp. dunque, consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima dello smaltimento, nello stesso luogo in cui gli stessi sono stati prodotti. I rifiuti devono essere suddivisi per categorie omogenee e non possono essere cumulati, miscelati, mischiati in uno stesso contenitore dei rifiuti presso il luogo ove sono stati prodotti non richiede un’autorizzazione preventiva purchè siano rispettati i limiti temporali o quantitativi posti dall’art. 183 . Infatti, poichè il deposito in relazione ad un momento breve e è definito dallo stesso legislatore come un raggruppamento precedente alla raccolta e considerato che solo a cominciare delle operazioni di raccolta può parlarsi di “gestione”di rifiuti che necessita delle dovute autorizzazioni, queste ultime non sono necessarie per il deposito temporaneo. La ratio legis del minor rigore riguardo può essere individuata in una duplice motivazione: anzitutto il rispetto dei limiti quantitativi e temporali e delle altre condizioni di legge garantiscono un’adeguata tutela dell’ambiente poiché i rifiutirestano comunque nella sfera di controllo del produttore, e in secondo luogo bisogna considerare la finalità propria del deposito temporaneo, cioè gestire i rifiuti nella fase immediatamente successiva alla produzione degli stessi secondo modalità più “semplici” rispetto a quelle seguenti, che necessitano di specifiche
autorizzazioni. Gli unici obblighi da dover rispettare sono la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti speciali ed il divieto di miscelazione.
Precisazioni normative: “ luogo” in cui sono prodotti i rifiuti
La normativa sopra richiamata stabilisce cosa debba intendersi per “luogo di produzione dei rifiuti” ossia “l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”. Non pochi sono stati i dubbi interpretativi:
la Corte di Cassazione con la sentenza n. 41056 del 13 ottobre 2015, ha chiaritoche: “Il luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo Napoli ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione”. Lo stesso art. 183, D.L.vo 152/2006, nella sua primordiale formulazione , molto più chiaramente, definiva il luogo di produzione dei rifiuti come “uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originate i rifiuti”. In linea generale, dunque, il concetto di luogo di produzione deve essere rapportato al requisito della “disponibilità” e del “collegamento funzionale” per garantire la certezza e la corretta individuazione dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti, ed evitare l’ingresso di qualunque altro rifiuto, realizzato da parte di terzi, nell’area in cui viene realizzato lo stoccaggio momentaneo. Una volta chiarito che per luogo si intenda l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti è bene ricordare che non solo i rifiuti posti nei diversi luoghi di deposito temporaneo dovranno essere conteggiati ai
fini del raggiungimento dell limite volumetrico ma anche quelli “a bordo macchina” cioè non ancora trasferiti nei luoghi di deposito. Inoltre bisogna ricordare che il dep. temp. è mono-soggettivo, cioè, nel caso in cui in uno stesso luogo operino più aziende, non può crearsi un deposito cumulativo. In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l’accesso ad estranei.
Limiti volumetrici e temporali
Deve rispettare precisi limiti temporali e volumetrici prima dello smaltimento : non può avere durata superiore ad un anno ed è consentito accantonare massimo 30 metri cubi per rifiuti non pericolosi e massimo 10 metri cubi per rifiuti pericolosi. Tali limiti da non dover essere superati, affinchè non si configuri come deposito incontrollato o stoccaggio, sono alternativi. Il produttore può liberamente scegliere se seguire il criterio temporale piuttosto che quello quantitativo; tale scelta dipenderà dalla quantità e “qualità” di rifiuti prodotti nonchè dalle esigenze operative aziendali. Potrà dunque optare o per il raggruppamento all’interno del proprio luogo di produzione, di una quantità illimitata di rifiuti pericolosi da smaltire entro il termine massimo di tre mesi, o piuttosto può decidere di raggruppare un quantitativo massimo di 30 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi e smaltirli al massimo entro 1 anno.Oltre ai limiti temporali e volumetrici, per evitare che il deposito temporaneo possa considerarsi stoccaggio o messa in riserva, e dunque necessitare diapposite autorizzazioni, è necessario rispettare anche precise norme tecniche, come le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose e per alcune categorie di rifiuto, sono fissate le modalità di gestione del deposito a tempo determonato :recipienti, coperture, materiale assorbente antispandimento da utilizzare
Responsabilità
In riferimento alle responsabilità discendenti dall’esercizio del depositotemporaneo, l’ art. 255 del D.l.vo 152/2006 punisce chiunque abbandona o deposita rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro (la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi). L’ art. 256, del D.l.vo 152/2006 comma 1, infligge la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi, mentre per quelli pericolosi applica l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro Il secondo comma, invece, stabilisce che “le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2”; Il deposito è considerato preliminare quando è prodromico rispetto allo smaltimento, messa in riserva, o qualora il materiale è in attesa di un’ operazione di recupero. Il deposito diventa incontrollato o abbandono quando i rifiuti nonsono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero : in tali casi è sufficiente anche un singolo conferimento.Infine si parla di discarica abusiva quando l’abbandono dei rifiuti è perpetrato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi.
Differenze tra deposito temporaneo e stoccaggio dei rifiuti
Sebbene il D.Lgs 152/2006 qualifichi, uno dopo l’ altro, lo stoccaggio e il deposito temporaneo dei rifiuti, tali istituti risultano lontanissimi nei contenuti e nel significato.Infatti, in generale il deposito può essere effettuato solo nel luogo in
cui i rifiuti sono prodotti proprio per evitare movimentazioni di rifiuti che, ad eccezione dell’ interno delle aree private, vanno sempre autorizzate, rappresentando un momento della gestione dei rifiuti. La Cassazione penale, con sentenza n. 11650/11 ha chiarito che, per poter parlare di deposito e controllato di rifiuti, occorre il rispetto di tutte le condizioni dettate dalla normativa in materia con particolare riguardo al raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione ed il rispetto dei tempi di giacenza riferiti alla natura e quantità dei rifiuti. Qualora tali condizioni non vengano rispettate si avrà il deposito preliminare o lo stoccaggio, attività per le quali é necessaria una preventiva autorizzazione. La differenza fra lo stoccaggio dei rifiuti e il deposito degli stessi non dipende esclusivamente dalla durata: mentre il primo rappresenta un prolungamento dell'attività dalla quale si producono i rifiuti e che precede ogni e qualsiasi fase della gestione (raccolta, trasporta, smaltimento rifiuti pericolosi o recupero, il secondo, invece, può considerarsi come un’attività integrante della gestione dei rifiuti prodotti. Il luogo e i tempi determinano le differenze tra i due concetti.