Legislazione Ambientale
Decreto Legislativo n.152/2006 - Norme in materia ambientale
Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
Il suddetto decreto legislativo racchiude l'insieme di tutte le leggi vigenti in materia ambientale.
In seguito riportiamo gli articoli di maggiore interesse :
PARTE QUARTA
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 177
(campo di applicazione)
1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritoti, sui rifiuti elettrici ed
elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanita ri e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di
determinate categorie di rifiuti.
2. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.
ART. 178
(finalità)
1. La gestione dei rifiuti costituisce a ttività di pubblico interesse ed e' disciplinata dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usa re procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonche' per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particola re interesse, tutelati in base a lla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza , economicità e trasparenza.
4. Per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del presente decreto, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante a ccordi, contra tti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o priva ti.
5. I soggetti di cui al comma 4 costituiscono, a ltresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informa zione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.
ART. 179
(criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)
1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul merca to di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.
2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni adottano, inoltre, misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonche' all'uso di rifiuti come fonte di energia.
ART. 180
(prevenzione della produzione di rifiuti)
1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonche' lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno
specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
d) l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri decreti di recepimento della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
ART. 181
(recupero dei rifiuti)
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il merca to di tali materiali;
d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.
2. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di reimpiego e di riciclaggio e l'adozione delle altre forme di recupero dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, campagne di informazione e tutte le altre iniziative utili.
3. Alle imprese che intendono modificare i propri cicli produttivi al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in via prioritaria le agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze e della salute.
4. Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonche' l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e delle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del presente decreto, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici.
5. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 4 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sono aperti all'adesione dei soggetti interessati, in conformità alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni, Com (2002) 412 definitivo del 17 luglio 2002, in base alla quale la Commissione potrà anche utilizzarli nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incora ggiamento o riconoscimento degli accordi medesimi, o coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.
6. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili o prodotti devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle a ttività produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed al decreto del Ministro dell'a mbiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161. Le predette caratteristiche possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del presente decreto.
7. Nel rispetto di quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, anche con riferimento ad interi settori economici e produttivi, possono stipulare con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e sentito il pa rere del Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), appositi accordi di programma ai sensi del comma 4 e dell'articolo 206 per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime seconda rie, di combustibili o di prodotti. Gli accordi fissa no le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva, per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, anche tramite il mercato telematico, con particolare riferimento a quello del recupero realizzato dalle Camere di commercio, e per i controlli delle caratteristiche e i relativi meto di di prova; i medesimi accordi fissano altresì le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti, nonche' le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.
8. La proposta di a ccordo di progra mma, con indicazione anche delle modalità usate per il trasporto e per l'impiego delle materie prime secondarie, o la domanda di adesione ad un accordo già in vigore deve essere presentata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che si avvale per l'istruttoria del Comitato nazionale dell'Albo di cui all'articolo 212 e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si avvale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA). Sulla proposta di accordo e' acquisito altresì il parere dell'Autorità di cui all'articolo 207.
9. Gli accordi di cui a l comma 7 devono contenere inoltre, per ciascun tipo di attività, le norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività di recupero dei rifiuti e' dispensata dall'autorizzazione, nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 178, comma 2.
10. I soggetti firmatari degli accordi previsti dal presente articolo sono iscritti presso un'apposita sezione da costituire presso l'Albo di cui all'articolo 212, a seguito di semplice richiesta scritta, e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 7 e 9 del citato articolo 212.
11. Gli accordi di programma di cui al comma 7 sono approvati, ai fini della loro efficacia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, e sono successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Tali accordi sono aperti all'adesione di tutti i soggetti interessati.
12. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perche' le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industria le o commercia lizzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di disfarsene.
13. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia l'obbligo, di disfarsene.
14. I soggetti che trasportano o utilizzano ma terie prime secondarie, combustibili o prodotti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, non sono sottoposti alla normativa sui rifiuti, a meno che se ne disfino o abbiano deciso, o abbiano l'obbligo, di disfarsene.
ART. 182
(smaltimento dei rifiuti)
1. Lo smaltimento dei rifiuti e' effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento fina le devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti e' attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta , al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione e' accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con a pposite norme tecniche approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle a ttività produttive, tenendo conto di eventuali norme tecniche di settore esistenti, anche a livello comunitario.
5. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico- economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali e' sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero.
6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura e' disciplinato dall'articolo 107, comma 3.
7. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.
8. E' ammesso lo smaltimento della frazione biodegradabile ottenuta da trattamento di sepa razione fisicadella frazione residua dei rifiuti solidi urbani nell'ambito degli impianti di depurazione delle acque reflue previa verifica tecnica degli impianti da parte dell'ente gestore.
ART. 183
(definizioni)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A a lla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioe' il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il tra sporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonche' il controllo delle discariche dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea , secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonche' a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destina ti al recupero;
g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte qua rta del presente decreto;
h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla pa rte quarta del presente decreto;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito prelimina re di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonche' le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
oppure
2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure
2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'a nno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
oppure
2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
3.1) con cadenza almeno trimestra le, indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure
3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
oppure
3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
4) il deposito tempora neo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispetta te le norme che disciplinano l'imba llaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
n) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui a lla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati diretta mente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in u n processo produttivo o per il consumo. L'utilizza zione del sottoprodotto deve essere certa e non eventua le. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte qua rta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonche' alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere a ttestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;
o) frazione umida : rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
p) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite a i sensi dell'articolo 181;
r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che e' recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonche' a ridurre e controllare:
1) il rischio ambientale e sanitario;
2) la presenza di materia le metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
s) combustibile da rifiuti di qua lità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229;
t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
u) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione e' certa e non eventuale:
1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e interna zionali, individuate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;
2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgicheappartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1); v) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 nonche' nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
z) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico; aa) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, a nche sottoposte a preventivo tra ttamento di depurazione;
bb) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d);
dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.
ART. 184
(classificazione)
1. Ai fini dell'a ttuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in
rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a),
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attività
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che derivano dalle
attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione
e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le a pparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro pa rti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività
produttive si provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della
direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della
Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano a d
applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9
aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario a lla
Gazzetta Ufficiale
n. 108 del 10 maggio 2002 e
riportata nell'Allegato D alla parte quarta del presente decreto.
5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco
di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima
parte qua rta .
ART. 185
(limiti al campo di applicazione)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z);
b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
c) i rifiuti radioattivi;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, da ll'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o
dallo sfrutta mento delle cave;
e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate
nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto
forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali
pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti azienda li ed
interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non
entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione
di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;
g) i materiali esplosivi in disuso;
h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal
quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto. Sino a ll'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
l) materiale litoide estratto da corsi d'a cqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle
autorità competenti;
m) i sistemi d'arma , i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla
sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei
rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle
speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del
presente decreto. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali
e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti
dalla parte qua rta del presente decreto;
n) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m), finche' non e'
emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi
dell'esercito, della marina e dell'areonautica.
2. Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al
consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi
indicato.
ART. 186
(terre e rocce da scavo)
1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo
utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi
dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando
contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione,
perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel
progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a
valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità
amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regiona li e delle
province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreche' la composizione media dell'intera massa non
presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limi ti massimi previsti dalle norme vigenti e dal
decreto di cui al comma 3.
2. Ai fini del presente articolo, le opere il cui progetto e' sottoposto a valutazione di impatto ambientale
costituiscono unico ciclo produttivo, anche qualora i materia li di cui al comma 1 siano destinati a differenti
utilizzi, a condizione che tali utilizzi siano tutti progettualmente previsti.
3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere verificato, in alternativa agli accertamenti sul sito di
produzione, anche mediante accerta menti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo. I
limiti massimi accetta bili nonche' le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione, da
eseguire secondo i criteri di cui a ll'Allega to 2 del titolo V della parte quarta del presente decreto, sono
determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, salvo limiti inferiori previsti da
disposizioni speciali. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di
concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
4. Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti di cui al comma 3 deve essere verificato
mediante a ttività di caratterizzazione dei materiali di cui al comma 1, da ripetersi ogni qual volta si
verifichino variazioni del processo di produzione che origina tali materiali.
5. Per i materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e
macinati anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale, nonche' il
riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in a ltro sito, a qualsiasi titolo autorizzata
dall'autorità amministrativa competente, qualora ciò sia espressamente previsto, previo, ove il relativo
progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto a mbientale, parere delle Agenzie regionali e delle
province autonome per la protezione dell'ambiente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma
3 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità progettua li di rimodellazione ambientale del territorio
interessato.
6. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le a utorità
amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli provvedono a
verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli
periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore e' tenuto a
documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione.
7. Ai fini del parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, di cui
ai commi 1 e 5, per i progetti non sottoposti a valutazione di impatto ambientale, alla richiesta di riutilizzo ai
sensi dei commi da 1 a 6 e' allegata una dichiarazione del soggetto che esegue i lavori ovvero del
committente, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, nella quale si attesta che nell'esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sosta nze inquinanti, che il
riutilizzo a vviene senza trasformazioni preliminari, che il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai
commi 1 e 5 del presente articolo, come autorizzata dall'autorità competente, ove ciò sia espressamente
previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non e' superiore ai limiti vigenti con
riferimento anche al sito di destinazione.
8. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di scavo, dovrà anche essere indicato
il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale ed all'atto del riutilizzo la richiesta
dovrà essere integrata con quanto previsto ai commi 6 e 7. Il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi
dall'avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata dell'interessato.
9. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali
provvede in via sostitutiva la regione su ista nza dell'interessato.
10. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da lle lavorazioni di minerali e di
materiali da cava.
ART. 187
(divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente
decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti,
sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate
le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma
5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti
miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui
all'articolo 178, comma 2.
ART. 188
(oneri dei produttori e dei detentori)
1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un
raccoglitore autorizza to o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonche' dei precedenti
detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i
quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta
chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta ;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti a utorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a
condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo
dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasporta tore, ovvero a lla scadenza del
predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del
formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione e'
effettuata alla regione.
4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento,
ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B
alla parte quarta del presente decreto, la responsa bilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e'
esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano
ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni
di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con
decreto del Ministro dell'a mbiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità
da attribuire all'intermediario dei rifiuti.
ART. 189
(catasto dei rifiuti)
1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in
Roma presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e in Sezioni regionali o
delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province
autonome per la protezione dell'ambiente e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la regione.
Le norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle a ttività produttive, entro sessa nta giorni dall'entrata
in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. Dall'attuazione
del presente articolo non devono der ivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della
pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70,
utilizzando la nomenclatura prevista nel Cata logo europeo dei rifiuti, di cui alla decisione 20 dicembre 1993,
94/3/CE.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di ra ccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i
commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti, nonche' le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con
le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono
esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di
affari annuo non superiore a euro ottomila.
4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta
competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunica zione e' effettuata dal gestore del
servizio limitatamente alla quantità conferita.
5. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti
informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantità dei rifiuti speciali ra ccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti
pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le opera zioni svolte, le tipologie e la
quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei
rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati
al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al
recupero dei rifiuti.
6. Le Sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del Catasto, sulla base dei dati trasmessi dalle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono all'elaborazione dei dati ed alla
successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L' Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità
dei rifiuti prodotti, raccolti, trasporta ti, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero
in esercizio e ne assicura la pubblicità.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma
2.
ART. 190
(registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui
devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizza re ai fini
della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184,
comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere
effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del
medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla
effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione
della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi da lla
presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di
rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di tratta mento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
rifiuti, nonche' presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonche' presso la
sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al
trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque a nni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei
registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo
indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato
l'autorizzazione.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due
tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei
rifiuti anche tramite le orga nizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad
annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo
che ne faccia richiesta.
6. I registri sono numera ti, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri
IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti
anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.
7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo e' definita con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'a mbiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla
circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.
8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a)
e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili
con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti
soggetti dalle vigenti normative.
9. Nell'Allegato 6.C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dll'ambiente 1° aprile 1998, n. 148,
dopo le parole: "in litri" la congiunzione: "e" e' sostituita dalla disgiunzione: "o".
ART. 191
(ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi)
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza,
con pa rticolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino
situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della sa lute pubblica e dell'ambiente, e non si possa
altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco
possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordina nze contingibili ed urgenti per consentire il
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della
salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo
201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'a dozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta
regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il
riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere
entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le
iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su pa rere degli
organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze
ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano
comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti
termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei
rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione
dell'Unione europea.
ART. 192
(divieto di abbandono)
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. à altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque
superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai
commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al
ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titola ri di diritti reali o personali di
godimento sull'area, a i quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti
effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone
con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede
all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona
giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che
siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
ART. 193
(trasporto dei rifiuti)
1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destina tario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato,
datato e firmato dal produttore o da l detentore dei rifiuti e controfirma to dal trasportatore. Una copia del
formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal tra sportatore, che provvede a trasmetterne una al
detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità
alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
gestisce il servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi,
in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.
5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo e' definita con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applica rsi le disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
6. La definizione del modello e dei contenuti del formulario di identifica zione e le modalità di numerazione,
di vidimazione e di gestione dei formula ri di identificazione, nonche' la disciplina delle specifiche
responsabilità del produttore o detentore, del trasportatore e del destinata rio sono fissati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tenendo conto delle specifiche moda lità delle singole
tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla
microraccolta. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:
a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il
decreto del Ministro dell'a mbiente 1° aprile 1998, n. 145;
b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e
vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul
registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad
alcun diritto o imposizione tributaria.
7. Il formulario di cui al presente articolo e' validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni
transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con
riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle fattispecie disciplinate dal decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 99, relativo ai fanghi in agricoltura, compatibilmente con la disciplina di cui al regolamento
(CEE) n. 259/1993 del 1° febbraio 1993.
9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai fini
della parte quarta del presente decreto.
10. Il documento commerciale, di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di ca rico e scarico di cui
all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formula rio di identificazione di cui al comma 1.
11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da pa rte di un unico raccoglitore o
trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più
breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello
spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle
variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato.
12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali
ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in
configurazione di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle
attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera l), purche' le stesse siano dettate da esigenze di
trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di
cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.
Per ulteriori informazioni in merito, vi invitiamo a consultare il Decreto Legislativo 152/06.