08/09/2022

Che cosa è il registro di carico e scarico rifiuti In tema di rifiuti
In tema di rifiuti è opportuno chiarire cosa sia il registro carico e scarico rifiuti, cioè quello strumento previsto normativamente e necessario a documentare e dimostrare a terzi la corretta gestione dei rifiuti. Il registro di carico e scarico rifiuti raccoglie, infatti, tutte le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e gestiti . Unitamente al Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), rappresenta uno dei documenti principali in materia di rifiuti ed è un formale e valido strumento attraverso cui l’azienda può dimostrare ai terzi la corretta gestione dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente, consentendo inoltre l’effettuazione dei controlli da parte delle autorità preposte. Il registro di carico e scarico, dunque, permette il tracciamento di tutte le attività legate ai rifiuti: dalla produzione allo stoccaggio , al recupero o smaltimento.

Cosa si intende per carico e scarico 
Il movimento di carico rappresenta l’annotazione di qualsiasi rifiuto prodotto da parte dell’azienda, mentre per movimento di scarico s’intende la registrazione del formulario successivamente al conferimento del rifiuto. I movimenti di carico dovranno essere annotati dall’ azienda che produce il rifiuto entro dieci giorni lavorativi dalla data di effettiva produzione di questi ultimi, nello stesso lasso temporale dovranno essere annotati entro i movimenti di scarico, a partire dalla data di prelievo dei rifiuti da parte del trasportatore. 

Normativa di riferimento
Il registro carico e scarico è disciplinato dal decreto legislativo 152 del 2006 nella parte IV. In particolare l’art. 188-bis prevede il controllo della tracciabilità dei rifiuti, l’art. 190 introduce il registro di carico e scarico, mentre l’art. 258 tratta della violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Inoltre è opportuno far riferimento al DM Ambiente 1° aprile 1998, n. 148 in tema di approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti, nonchè alla Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti.

Soggetti obbligati alla tenuta del registro
Come sopra anticipato, l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti è disciplinato dall’art. 190 del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 205/2010, ed è previsto per i seguenti soggetti:

a. gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;

b. gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento amianto napoli, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;

c. gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

Il registro di carico e scarico rifiuti può essere gestito dai produttori stessi , oppure, i produttori di rifiuti non pericolosi fino a 10 tonnellatepossono delegare la compilazione del registro di carico e scarico alle associazioni imprenditoriali o alle società di servizi di diretta emanazione di dette associazioni. Tale compilazione deve avvenire con cadenza mensile, mantenendo presso l’impresa copia dei dati trasmessi .


Come compilare il registro di carico e scarico rifiuti
Nel registro di carico e scarico devono essere annotate, tutte le informazioni quantitative e qualitative dei rifiuti, suddivisi per tipologie specifiche, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dall 'avvio a smaltimento o recupero . Tale documentazione dovrà essere conservata presso il sito di produzione, per almeno tre anni dalla data dell' ultima registrazione, ed essere accompagnata dai formulari di identificazione relativi al trasporto dei rifiuti, trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi.

Registro rifiuti: formalità per la corretta tenuta
I registri, prima del loro utilizzo, devono essere numerati e vidimati dalla Camera di commercio competente per territorio e conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. Tali registri seguono le stesse procedure e modalità previste dalla normativa per il registro IVA, pertanto devono essere numerati e vidimati a garanzia dell’ attendibilità di tali documenti. In qualunque momento, le informazioni contenute nel registro di carico e scarico devono essere rese disponibili all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta. Ciascun impianto di produzione deve tenere il registro di carico e scarico rifiuti che deve essere compilato entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dall’ avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti che sono sottoposti all’ obbligo di registrazione.

Modello di registro
La regolamentazione di dettaglio è disciplinata dall'articolo 190, comma 6, del d.lgs. 152/2006 che rinvia al DM 148/1998 Tale decreto contiene i modelli di registro ( A e B) e le relative istruzioni . Il modello A riguarda le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione di rifiuti, mentre il modello B concerne le attività di intermediazione e commercio senza detenzione.

Pagina iniziale del registro modello “A” : guida alla compilazione
Prima di procedere alla vidimazione del registro, bisogna compilarne il cosiddetto frontespizio , ossia la pagina iniziale, con l'indicazione dei dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale. La sede della ditta può invece essere indicata anche successivamente alla vidimazione ma precedentemente all’annotazione della prima operazione . Nello specifico , di seguito, si riportano i dati da inserire nella pagina iniziale

1. Dati relativi alla ditta: ragione sociale , residenza o domicilio, codice fiscale, ubicazione dell’esercizio dove vengono prodotti i rifiuti.
2. Dati relativi all’ attività svolta
3. Tipologia di attività: deve essere indicata solo dalle imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento.
4. Registrazione: il numero e la data della prima operazione e il numero e la data dell’ultima registrazione effettuate all’interno del registro . Tali dati , ovviamente, saranno inseriti successivamente alla vidimazione , in particolare la data dell’ultima registrazione sarà annotata quando il registro sarà ultimato
5. Caratteristiche dei rifiuti. Le successive pagine interne del registro sono tutte uguali. Sono suddivise in cinque colonne: nella prima colonna del registro deve essere contrassegnata l’operazione di carico o scarico alla quale si riferisce la registrazione che si sta effettuando. Le operazioni devono essere numerate in ordine progressivo. Ogni singola operazione deve essere registrata con un proprio numero e ogni anno si ricomincia da 1, pertanto qualora vengano utilizzati più registri durante l ‘ anno , il primo numero di ogni nuovo registro sarà numericamente successivo rispetto all’ultimo numero del precedente registro . 


La tenuta del registro su supporti informatici e la stampa su carta
Il registro di carico e scarico può essere tenuto anche attraverso sistemi informatici, memorizzando dunque i dati a computer per poi procedere successivamente alla stampa su fogli A4, regolarmente numerati e vidimati secondo le disposizioni previste dagli allegati A e B al DM 148/1998. Inoltre, in materia di conservazione delle scritture contabili, il DPR 445/2000 e la Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004 consentono sia di eliminare il supporto cartaceo mediante un processo di trasposizione dalla carta ad altro supporto, sia di memorizzare direttamente il documento informatico contenente le scritture contabili. Per far ciò è necessario, però, rispettare le disposizioni del Codice civile sia in materia di numerazione progressiva delle pagine e ordine cronologico sia in materia di ordinata tenuta della contabilità. Inoltre, tale documento informatico deve essere predisposto in maniera tale da garantire la sua inalterabilità , l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento stesso e sarà pertanto necessaria la sottoscrizione elettronica a mezzo di “firma elettronica qualificata” o “firma digitale” ,almeno una volta l’anno, al momento della redazione del bilancio d’esercizio, prima della comunicazione del bilancio al collegio sindacale.. Deve essere garantita la leggibilità dei documenti e la possibilità di stamparli, se richiesto in sede di ispezioni o verifiche. E’ consigliabile compilare e tenere correttamente il registro di carico e scarico rifiuti poichè anche i più semplici errori possono comportare pesanti sanzioni, che si aggravano ancor più nel caso vengano trattati rifiuti pericolosi.