01/09/2022

L’art. 183, comma 1, lett. bb), del D.L.vo n. 152/2006, definisce il deposito temporaneo come “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti
sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predettolimite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- il  deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero

per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito . Dalla suddetta definizione legislativa si intuisce chiaramente che il deposito temporaneo rappresenta una deroga eccezionale rispetto alle altre forme di stoccaggio rifiuti come la messa in riserva ed il deposito preliminare .Il deposito temporaneo si ha ogni qualvolta i rifiuti vengano raggruppati nello stesso luogo in cui
gli stessi sono prodotti Come anticipato sopra, si tratta di una forma eccezionale di deposito di rifiuti prima della raccolta e pertanto non è soggetta a particolari autorizzazioni a condizione che avvenga nel rispetto di determinati limiti temporali o quantitativi, trattandosi appunto di un raggruppamento precedente alla raccolta e considerato che a partire da solo da quest’ ultima sono necessarie le dovute autorizzazioni.

Evoluzione legislativa del deposito temporaneo
Nell’ ambito della normativa comunitaria il deposito temporaneo occupa una posizione secondaria. Diversa è la posizione all’ interno del nostro ordinamento. Tale istituto, infatti, era già presente a far data dal 1997 sotto la vigenza del Decreto Ronchi, e grazie a quest’ ultimo ha acquistato una valenza ed un riconoscimento particolari. Ha tuttavia , nel corso degli anni, subìto diverse modifiche normative.
Con il D.L.vo 205/10 sono state introdotte alcune novità:

- il precedente divieto di mettere in deposito temporaneo rifiuti contenenti determinate sostanze pericolose in concentrazioni superiori a specifici limiti, viene sostituito dal rispetto delle norme tecniche per lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti indicati nel Regolamento (CE) n. 850/2004;

- il limite quantitativo dei rifiuti in deposito viene modificato : 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi , con l'obbligo di smaltimento almeno annuale dei rifiuti oppure, in alternativa, l’impegno ad assicurarne lo smaltimento ogni tre
mesi indipendentemente dalle quantità in deposito;

- l’eliminazione dall’art. 183 della nozione di “luogo di produzione dei rifiuti”;

- resta il divieto di miscelazione;

- il mancato rispetto delle condizioni normative comporta come minimo il verificarsi della fattispecie di abbandono di rifiuti ex art. 255 D.L.vo 152/06, L’ attuale formulazione , invece, è data dalle modifiche apportate dalla L. 6 agosto 2015,
n. 125, di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, che non ne hanno variato sostanzialmente la nozione né i limiti temporali, qualitativi e quantitativi ma hanno fornito talune precisazioni soprattutto in merito alla definizione di luogo di produzione dei rifiuti.

Cosa si intende per “luogo”
La legge definisce il “luogo di produzione dei rifiuti” come “l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”. Tale definizione, però ha comportato diversi problemi interpretativi, che hanno richiesto l’intervento della giurisprudenza di legittimità. In particolare con la sentenza n. 41056 del 13 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Il luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione”.
Più recentemente la Corte è di nuovo intervenuta sull’argomento con due pronunce: la sentenza n. 16441 del 31 marzo 2017 e la n. 49674 del 30 ottobre 2018.

Con la prima ha ribadito che “per luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, ai sensi dell’art. 183, D.Lgs. 152/2006, deve intendersi quello in cui i rifiuti sono prodotti, ovvero che si trovi nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza”, con la seconda ha precisato che “il deposito temporaneo, per essere considerato tale, deve rispettare, tra l’altro, le condizioni fissate dall’art. 183 lett. m) del D.L.vo 152/2006, ed è comunque soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva in quanto, ai sensi delle direttive comunitarie in materia di rifiuti e della normativa nazionale attuativa delle medesime e contenuta nel predetto decreto, il deposito temporaneo deve osservare precise condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche.


Pertanto, quando non sono rispettati i principi di precauzione e di azione preventiva, nonché le condizioni richieste dal citato art. 183, non è rilevante il nesso del collegamento funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti e la contiguità delle aree ove gli stessi vengono raggruppati”.

Da tali definizioni e chiarimenti si evidenzia la ratio legata al concetto di luogo di deposito temporaneo ossia quella di evitare “movimentazioni” di rifiuti in aree esterne. Infatti, nonostante non risulti codificato il principio in base al quale il deposito temporaneo debba insistere su un’area delimitata, ciò è necessario in termini di certezza e di precisa individuazione dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti al fine di evitare l’ingresso di qualunque altro rifiuto, realizzato da parte di terzi, nell’area nella quale viene realizzato il deposito temporaneo.


Sanzioni penali
Come sopra anticipato il deposito temporaneo rappresenta una deroga rispetto alle tradizionali forme di stoccaggio rifiuti (deposito preliminare e messa in riserva). Qualora il produttore osservi le condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo, è sollevato da taluni obblighi. Infatti l’art. 208 D.L.vo n. 152/2006, comma 17 dispone che le norme in materia di autorizzazione non si applicano al deposito temporaneo, fermi restanti l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ed il divieto di miscelazione.

La legge attribuisce al produttore la facoltà di scegliere tra l’invio dei rifiuti a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale oppure l’invio degli stessi sulla base dei limiti quantitativi :il mancato rispetto anche di una sola di tali condizioni normative comporta l'applicabilità delle sanzioni previste per l’abbandono dei rifiuti (deposito incontrollato) e per la gestione non autorizzata di cui all’art. 256, D.L.vo n. 152/2006.
Inoltre la sentenza n. 49911 del 30 dicembre 2009 della Cassazione Penale, chiarisce che se nel deposito temporaneo manca anche solo una delle prescrizioni previste dall’ art. 183 lett. bb, il deposito deve essere considerato deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento , messa in riserva, qualora il materiale è in attesa di una operazione di recupero, e pertanto richiede il titolo autorizzativo, deposito incontrollato o abbandono se i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Qualora l’ abbandono di rifiuti è perpetrato nel tempo può essere qualificato come discarica abusiva.

Precisamente, l’art. 255 punisce chiunque abbandona o deposita rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro; mentre l’art. 256, comma 2, stabilisce che “le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2”; La giurisprudenza ritiene che possa configurarsi il reato di abbandono, anche qualora tale condotta sia isolata e non continuativa: la legge punisce la condotta dell’abbandono
in sé, senza che sia necessario dimostrare un’effettiva compromissione dell’ambiente. Infatti è proprio la mera occasionalità, che differenzia l’abbandono di rifiuti dalla discarica abusiva : “la discarica richiede una condotta abituale, come nel caso di plurimi conferimenti, ovvero un’unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco”.