30/11/2022

COSA SONO LE BONIFICHE AMBIENTALI

Il settore delle bonifiche ambientali si occupa della bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione di aree contaminate al fine  di tutelare l’ambiente e la salute e restituire le aree al loro uso pregresso o ad un utilizzo differente. Infatti,  nella pianificazione territoriale locale , la bonifica di siti consente di recuperare aree contaminate, fonti di rischi ambientali e  salutari ed strumento fondamentale per la riqualificazione del territorio.

Definizione normativa 

Ai sensi dell’ art. 240 di D.Lgs. 152/2006,  la bonifica è “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento/le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello inferiore alle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)/Contaminazione (CSC)” (); La bonifica ambientale , dunque, può definirsi come l’insieme degli interventi diretti a riparare l’ ambiente compromesso  da alterazioni causate dall’attività umana. La sostenibilità e l’ attuazione di tali interventi coinvolge allo stesso tempo  tematiche ambientali, economiche e normative.
Nell’iter di bonifica di un sito sono coinvolti sia soggetti pubblici come il Ministero , la  Regione, la Città Metropolitana, l’ ARPA, l’ ATS che soggetti privati , interessati a vario titolo. I principali soggetti obbligati alla bonifica sono sia il responsabile dell’inquinamento sia il proprietario del sito contaminato.

Quando bisogna bonificare?

L’ Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 indica quali sono i livelli massimi di contaminazione delle matrici ambientali consentiti, le  cosiddette concentrazioni soglia di contaminazione, (CSC) il cui superamento rende obbligatoria la “caratterizzazione” del sito e “l’analisi di rischio sito specifica”. Tali analisi permettono di individuare le CSR (concentrazioni soglia di rischio), cioè i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. Dunque, se in un sito uno o  più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di CSC, quel sito è da considerarsi  “potenzialmente contaminato” . Invece, qualora la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore alle CSC oppure, se superiore, risulti comunque inferiore alle CSR, il sito è “non contaminato”. 

Le fasi del procedimento di bonifica

 Il  procedimento di bonifica può essere riassunto nelle seguenti fasi:

  • qualora si  verifichi un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito,  bisogna dare tempestiva comunicazione agli enti di competenza ;

  • è opportuno procedere alla definizione preliminare del modello concettuale del sito,  ossia evidenziare le caratteristiche dello stesso e della distribuzione della contaminazione;

  • se l’indagine preliminare accerti il superamento delle CSC, appurato a seguito  della raccolta di dati storici diretti  alla ricostruzione di tutte le attività produttive che si sono succedute sul sito, si predispone il Piano di Caratterizzazione. Successivamente viene definito un protocollo di campionamento ed analisi, in maniera tale da acquisire dati rappresentativi delle condizioni del sito;

  • in contraddittorio con ARPA si svolgeranno le attività di campo;

  • si procede poi con la redazione dell’Analisi di Rischio sito finalizzata alla determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio accettabile per quel sito specifico: se il grado di contaminazione è  inferiore alle CSR il sito è classificato “non contaminato” ed il procedimento di bonifica avviato si conclude; se il grado di contaminazione è  superiore alle CSR il sito è classificato “contaminato” ed il procedimento di bonifica continua;

  • attraverso la redazione del Progetto Operativo di Bonifica, che deve essere approvato da parte dell’autorità competente, (Ministero dell’Ambiente, Regione o Comune), si individuano  gli interventi, i costi e i tempi  di bonifica del sito, nonchè le tecnologie applicabili;

  • al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, i cui risultati sono riportati in una specifica Relazione Tecnica, ARPA procederà al collaudo degli interventi di bonifica;

  • a seguito dei collaudi svolti da ARPA, le  Città Metropolitane  o gli Ente di Area Vasta provvedono a certificare l’avvenuta bonifica del sito.

DIVERSE TIPOLOGIE DI BONIFICA

La bonifica dei terreni avviene a seguito di sopralluoghi del sito effettuati con con trivellazioni e carotaggi a diverse profondità. I campioni raccolti  sono poi analizzati e classificati in modo da individuare l’ eventuale presenza di sostanze inquinanti e stabilire l’intervento di risanamento più consono. Successivamente il terreno è sottoposto a un lavaggio o a un trattamento chimico.
La bonifica di aree industriali dismesse necessita anzitutto di una mappatura del sito e la conseguente valutazione dei rischi, per poi procedere alla demolizione degli impianti e la bonifica ambientale  dell’area industriale. Gli scarti, i liquami e le altre sostanze  nocive saranno smaltite e il terreno sarà opportunamente trattato.
La bonifica di fiumi e laghi richiede  un intervento tempestivo al fine di scongiurare danni irreparabili per l’ intero ecosistema, qualora  la contaminazione raggiunga il mare e le falde acquifere. Grazie a barriere meccaniche, l ’area inquinata viene circoscritta per procedere all’aspirazione dei liquami contaminati che verranno poi trattati e smaltiti.